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COMUNICAZIONE PER I FORNITORI
 

Vi informiamo che a decorrere dal 1° luglio 2025 TERNA S.p.A. non sarà più soggetta al regime IVA dello split payment (scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/1972).

La decisione di esecuzione Ue 2023/1552 del Consiglio Ue, infatti, pur autorizzando la proroga dello split payment dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026, ne ha tuttavia limitato l’applicazione fino al 30 giugno 2025 per le società quotate in Borsa incluse nell’indice FTSE MIB (tra le quali rientra anche TERNA S.p.A.). Pertanto, per le cessioni e le prestazioni poste in essere nei confronti delle predette società, il meccanismo dello split payment (art. 17-ter, lett. d) DPR n. 633/1972) cesserà definitivamente a decorrere dal 1° luglio 2025. 

Ne consegue che le fatture che verranno emesse nei confronti di TERNA S.p.A. con data documento coincidente o successiva al 1° luglio 2025 dovranno essere emesse in regime di IVA ordinaria e non in split payment (ferma restando, ovviamente, l’applicazione di particolari regimi IVA quali, ad esempio, il reverse charge).

Considerato quanto precede Vi invitiamo ad aggiornare tempestivamente le anagrafiche presenti nei Vs. sistemi.

Le fatture che dovessero essere emesse in regime split payment con “data documento” successiva al 30 giugno 2025 non potranno essere accettate (con la sola eccezione delle note di variazione in diminuzione riferite a fatture emesse in regime di split payment fino alla data del 30.6.2025). Dette fatture dovranno, pertanto, essere rettificate con nota di credito e riemesse correttamente (cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 15/E del 2015); in caso contrario, TERNA non potrà procedere al pagamento delle stesse.